Art. 18.

      1. Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel provvedimento di cancellazione dall'albo:

          a) per la perdita del godimento dei diritti civili;

          b) per condanna penale;

          c) per cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni;

          d) per accertato esercizio di attività in altro collegio professionale.